Interventi previsti in caso di calamita' naturali
La normativa vigente è il D. Lgs. n. 102 del 29 marzo 2004 e il D. Lgs. n. 101 del 27 maggio 2005.
Di seguito, vengono elencati i principali requisiti:
1) Presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 102/04 è il carattere di eccezionalità dell'evento atmosferico. Un evento è da considerarsi eccezionale quando produce danni alla produzione lorda vendibile (ponendo a base di riferimento la produzione media ordinaria delle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui si sono verificate avversità), in misura superiore al 20% nelle aree svantaggiate ai sensi del Reg. CE n. 1257/99 e al 30% nelle altre aree.
2) Al verificarsi di un evento calamitoso avente caratteristiche di eccezionalità, le aziende interessate (anche attraverso le organizzazioni di categoria o i comuni), devono far pervenire tempestivamente (massimo entro giorni 20 dalla data del verificarsi dell'evento) adeguata segnalazione danni al Settore Agricoltura della Provincia di Reggio Calabria, via Caserma Borrace (Palazzo Mauro) 89122 Reggio Calabria.
3) Il settore Agricoltura, acquisiti i dati meteo ufficiali che confermano l'eccezionalità dell'evento e verificata la sussistenza delle prescrizioni normative vigenti, provvede a delimitare il territorio ed a relazionare al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria che notifica alla Comunità Europea per il relativo parere. Ad iter ultimato il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emana apposito decreto di declaratoria del carattere eccezionale dell'evento.
Entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, gli aventi diritto possono presentare domanda per richiedere i benefici previsti.
4) Gli aventi diritto sono le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, le cooperative di raccolta, lavorazione e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le organizzazioni di produttori riconosciute, ricadenti nelle zone delimitate che abbiano subito danni non inferiori al 20% della produzione lorda vendibile (esclusa quella zootecnica) nelle aree svantaggiate e al 30% nelle altre aree. Sono esclusi i danni alle colture assicurate.
INTERVENTI PREVISTI
- Interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, esclusivamente nel caso di danni a produzioni vegetali non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale
REQUISITI:
Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui al punto 4) ricadenti nelle zone delimitate, iscritte nel Registro delle imprese (C.C.I.A.A.), i titolari di partita I.V.A. e che abbiano subito danni non inferiori al 30% (25% per i comuni dichiarati svantaggiati) della produzione lorda vendibile esclusa quella zootecnica.
DOMANDA: come da allegato.
AIUTI PREVISTI: prestiti quinquennali a tasso agevolato; contributi a fondo perduto.
Interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, esclusivamente nel caso di danni alle strutture aziendali non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale
REQUISITI:
Possono beneficiare le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile ricadenti nelle zone delimitate, iscritte nel Registro delle imprese (C.C.I.A.A.), i titolari di partita I.V.A. e che abbiano subito danni alle strutture aziendali con una necessità di spesa, per il loro ripristino, non inferiore al 30% (25% per i comuni dichiarati svantaggiati) della produzione lorda vendibile (esclusa quella zootecnica).
DOMANDA: come da allegato.
AIUTI PREVISTI: contributi a fondo perduto.
- Interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola
BENEFICIARI: Comuni, Consorzi.
DOMANDA: come da allegato.
AIUTI PREVISTI: contributi a fondo perduto.
Allegati