Rilascio autorizzazioni all'attività di autoscuola e loro consorzi
La materia è regolata
dal D.lvo n°285 del 30.04.1992 e dal D.P.R. n° 495 del 16.12.1992,
nonché dal D.M. n. 317/95. Il D.lvo n°112/98 all'art. 105 ha attribuito
alle Province anche la competenza in materia di riconoscimento giuridico
dei Consorzi.
Il servizio si occupa di rilascio, trasferimenti, modifiche e revoche
delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di Autoscuola,
vigilanza e controllo.
La Provincia di Reggio Calabria dispone attualmente di n° 65 Autoscuole
dislocate sul territorio. Per il principio del contingentamento, di cui
all'art.1 del D.M. n° 317/95, non sono rilasciabili attualmente nuove
autorizzazioni.
Si pubblica l'elenco delle Autoscuole esistenti con le sedi dei Comuni
ed il relativo indirizzo.
Per informazioni Via Aschenez 239, lunedì - mercoledì ore 9 - 12, tel. 0965-364418
OGGETTO : Nota
informativa - Apertura Consorzio.
L'articolo 7, comma 1, del D.M. 317/95 ribadisce
quanto espresso nel codice della strada, enunciando che : "E' data
facoltà a due o più autoscuole autorizzate a consorziarsi secondo quanto
disposto dal codice civile (articoli 2602 e seguenti), e costituire
centri di istruzione automobilistica"
Le Autoscuole consorziate possono demandare al centro di istruzione i
seguenti corsi di insegnamento :
a) Sia teorici che pratici, relativamente a determinate categorie di
patente;
b) Solo insegnamento teorico per tutte o parte delle categorie di
patente;
c) Solo istruzione pratica per tutte o parte delle categorie di patente.
A seconda dei corsi di insegnamento impartiti, il
centro deve possedere adeguate strutture ed idonee attrezzature.
Nel caso di cui alla lett. a) e b), il Consorzio dovrà disporre di
idonee attrezzature didattiche relativamente ai corsi di insegnamento
impartiti, secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.M. n° 317 del
17/05/95.
Nel caso di cui alla lett. c) il Consorzio potrà effettuare
esclusivamente istruzione pratica di guida delle categorie di patenti
per le quali è stato autorizzato.
Non è consentito ad autoscuole aventi sede in Comuni ubicati in Province
diverse costituire un Consorzio.
Unica deroga è consentita ad autoscuole aventi sede in Comuni diversi ma
ubicati in Province limitrofe ( comma 9, art. 7, D.M. 317/95).
Il centro di istruzione automobilistica che impartisce solo insegnamento
teorico per tutte o per parte delle categorie di patenti deve avere a
disposizione i locali conformi a quanto indicato all'art. 3 del D.M.
317/95 convenientemente arredati e dotati di idoneo materiale didattico.
Allegati
- Regolamento autoscuole
- autoscuole.pdf
- cartina.pdf
- dom_apertura_consorzio.pdf
- dom_aut_o_centr_istr.pdf
- nota_info_consorzio.pdf
- Richiesta immissione veicolo parco veicolare.pdf
- sost_ins_e_istr.pdf
- Tesserino per titolare autoscuole.pdf
- Modello tessera dipendente autoscuola.pdf
- Richiesta vidimazione documenti Autoscuola.pdf
- Capacità finanziaria normativa.pdf
- ANTIMAFIA modulo C.C.I.A.A..pdf
- Autocertificazione comunicazione antimafia.pdf